Di Pierfrancesco Savi
Quella del giorno 6 ottobre 2023 è stata una sentenza senza precedenti e dalla portata enorme in materia di terapia ABA. Il Consiglio di Stato per la prima volta si è espresso accogliendo integralmente l’appello proposto dagli avv.ti Paola Flammia e Michela Antolino.
Andiamo per gradi. L’Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche aveva negato ad un bambino autistico “severo” il richiesto trattamento ABA in regime domiciliare sull’errato presupposto che l’ABA non rientrasse nel livello essenziale di assistenza autorizzato dalla Regione Marche, nella quale era previsto solo un rimborso parziale delle spese documentate dalla famiglia.
Il metodo ABA viene incluso nel percorso di terapia per l’autismo con l’obiettivo di: aumentare le abilità linguistiche e comunicative; migliorare l’attenzione, la concentrazione, le abilità sociali, la memoria; favorire lo studio; diminuire i comportamenti ripetitivi.
I genitori del bambino quindi si rivolgono agli avv.ti Paola Flammia e Michela Antolino, le quali, in un primo momento fanno ricorso al Tar delle Marche, il quale lo respinge. Le stesse dunque si trovano costrette a rivolgersi al Consiglio di Stato che mai prima d’ora si era espresso su un caso simile. Il CdS accoglie l’appello proposto ed annulla la sentenza del Tar delle Marche.
L’enorme importanza della sentenza risiede non solo nel fatto che per la prima volta sui diritti delle persone con autismo si è pronunciato il Consiglio di Stato, ma soprattutto nel fatto che la pronuncia, accogliendo tutte le tesi dei ricorrenti, ha avuto modo di affrontare aspetti del tutto nuovi arrivando a sancire diritti imprescindibili, come quello ad una misura minima di trattamento ABA.
In primis il CdS ha precisato che l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone con disturbi dello spettro autistico è ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti dagli artt. 25, 32 e 60 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Nell’ambito di tale assistenza socio sanitaria ricompresa nei LEA vanno certamente annoverati i trattamenti cognitivo comportamentali denominati ABA, trattandosi di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria che devono essere assicurate dal sistema sanitario pubblico su tutto il territorio nazionale.
Il CdS richiamando i pronunciamenti della Corte Costituzionale in materia di attribuzioni stato regione, ed in accoglimento delle tesi dei difensori, ha avuto modo di chiarire che l’articolata disciplina dei LEA entra automaticamente nell’ordinamento regionale afferente alla cura della salute. Ciò significa, in altri termini, che la prestazione ABA va erogata dalle ASL anche in quelle regioni dove tale terapia non sia stata ancora recepita con una legge regionale.
Il CdS che è irrinunciabile per il SSN assicurare l’effettivo trattamento ABA nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità. Ciò che è di straordinaria importanza è che il Consiglio di Stato ha sancito che, aderendo alle tesi degli avv.ti, tale misura risieda in 25 ore settimanali, quale numero minimo di ore indicato nelle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e dunque da oggi, o meglio da questo storico 6 ottobre, le ASL di tutta Italia dovranno assicurare l’erogazione dell’intervento cognitivo comportamentale ABA per almeno 25 ore settimanali.